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Sez. 1, Sentenza n. 3365 del 11/12/1973 (Rv. 367282 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - PROCEDIMENTO EX ART 28 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - DISTINZIONE IN DUE FASI - PROVVEDIMENTO DEFINITORIO DELLA SECONDA FASE - NATURA - MEZZI DI IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367282-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - PROCEDIMENTO EX ART 28 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - DISTINZIONE IN DUE FASI - PROVVEDIMENTO DEFINITORIO DELLA SECONDA FASE - NATURA - MEZZI DI IMPUGNAZIONE.*

Lo speciale procedimento dell'art 28 legge 20 maggio 1970, n 300, (repressione dell'attivita antisindacale) si articola inizialmente in una duplice fase, di cui la prima - avente carattere sommario e funzione prevalentemente esecutiva - si svolge innanzi al pretore, competente ad emettere, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, i provvedimenti urgenti, mentre la seconda - eventuale ed a cognizione piena - si svolge avanti al tribunale a seguito dell'opposizione proposta dalle parti. Tale seconda fase realizza il primo grado del giudizio ed e definita con sentenza immediatamente esecutiva, soggetta, secondo le regole generali, ad appello e non immediatamente impugnabile con ricorso per Cassazione.*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)