Sez. L, Sentenza n. 7186 del 24/06/1995 (Rv. 493087 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE | Indennità di trasferimento ed aumento del dieci per cento sulle spese generali - Esclusione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE
In sede di liquidazione delle spese del giudizio di cassazione non spettano al difensore né l'indennità di trasferimento prevista dal n. 54 della tabella A della tariffa civile né l'aumento del dieci per cento sulle spese generali, dovendosi ritenere che il trasferimento a Roma, dove hanno anche sede la Corte di Cassazione e le altre magistrature superiori, quale presupposto di fatto della difesa dinnanzi a tali magistrature, sia stato considerato nella determinazione dei compensi spettanti all'avvocato cassazionista, e non potendosi, in sede di valutazione delle prestazioni di assistenza, tener conto dei maggiori oneri per spese generali, poiché i giudizi di legittimità devono provvedere soltanto in ordine al rimborso delle spese vive giudiziali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 366, DM Grazia e Giustizia 14/02/1992
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)