Sez. L, Sentenza n. 549 del 19/01/1995 (Rv. 489741 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE | Attribuzione di diritti di procuratore all'avvocato cassazionista e delle spese per trasferta dal luogo di residenza - Inammissibilità - Par. XI tariffa civile - Tab. A - Ex D.M. 14 febbraio 1992 n. 2380 - Operatività - Esclusione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE
In sede di liquidazione delle spese del giudizio di cassazione non possono essere attribuiti all'avvocato cassazionista i diritti per l'attività eventualmente svolta come procuratore (dovendo il relativo compenso ritenersi conglobato negli onorari) né le spese inerenti alla trasferta del predetto difensore dal suo luogo di residenza, in quanto, unico essendo su tutto il territorio nazionale l'albo speciale per gli avvocati che possono assumere il patrocinio davanti ai giudici superiori, non opera la previsione del par. XI della tariffa civile - tab. A - approvata con D.M. 14 febbraio 1992 n. 2380 - applicabile soltanto in caso di difesa esplicata dal professionista fuori della propria residenza davanti ai giudici di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 366, Legge 11/02/1992 num. 141 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 14/02/1992 art. 2380
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)