Sez. 3, Sentenza n. 9536 del 20/01/2004 Ud. (dep. 02/03/2004) Rv. 227404 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Nuovo condono edilizio - Sospensione dei procedimenti in corso - Inammissibilità originaria del ricorso per cassazione - Sospensione - Esclusione - Fondamento.
EDILIZIA - IN GENERE
In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non può essere disposta la sospensione del procedimento per violazioni edilizie ai sensi dell'art. 32, comma 25, del decreto Legge 30 novembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326, atteso che la sospensione deve essere disposta con riferimento ai procedimenti in corso, mentre in ipotesi di inammissibilità originaria del ricorso, non essendosi formato un valido rapporto di impugnazione, non vi è alcun procedimento in corso.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 32 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 610
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)