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Sez. 3, Sentenza n. 21679 del 06/04/2004 Ud. (dep. 07/05/2004) Rv. 229319 - 01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Reati edilizi - Condono edilizio - Immobili non suscettibili di sanatoria (nuova costruzione non-residenziale) - Sospensione del procedimento - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229319-01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA

In materia di reati edilizi, la sospensione di cui all'art. 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 non è automatica e non va astrattamente applicata a tutti i procedimenti per reati urbanistici astrattamente interessati al condono, ma solo a quelli aventi ad oggetto opere che abbiano oggettivamente i requisiti per la condonabilità ex art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 n.326 (Nel caso di specie l'opera abusiva non risultava suscettibile di sanatoria, in quanto nuova costruzione di tipo non-residenziale, realizzata in assenza del titolo abilitativo).

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 39 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 44 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 32 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)