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Sez. 1 - , Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018 (Rv. 650919 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Motivi di ricorso - Mera riproposizione delle tesi difensive svolte nelle fasi di merito - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650919-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE

Con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo", come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Nella specie, i comuni associati avevano riproposto la censura di nullità, per contrarietà all'ordine pubblico, della determinazione arbitrale del prezzo di cessione della partecipazione del privato nella società "in house" per la gestione del servizio di refezione scolastica, aumentato con l'adeguamento Istat dei prezzi dei pasti ex art. 6 l. n. 537 del 1993, senza spiegare perché il detto meccanismo imperativo di revisione contrattuale potesse incidere sulla qualità del servizio fino a compromettere i diritti sociali ad esso collegati).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 4 lett. 2, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 24 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1419 com. 2, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)