Sez. 3, Sentenza n. 17330 del 31/08/2015 (Rv. 636872 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE | Motivo di impugnazione - Contenuto - Critica della decisione impugnata - Considerazione delle motivazioni poste a fondamento della decisione - Necessità - Mancanza - Conseguenze.
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Il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione é erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio di cassazione, risolvendosi in un "non motivo", è sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 bis, Cod. Proc. Civ. all. 0004 art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)