Sez. 3, Sentenza n. 15749 del 27/07/2015 (Rv. 636190 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - TERMINE DI SESSANTA GIORNI | Messa in mora dell'assicurazione ex art. 22 della l. n. 990 del 1969 - Raccomandata con ricevuta di ritorno - Mezzo equipollente - Condizioni - Utilizzo di fax - Inidoneità.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - TERMINE DI SESSANTA GIORNI
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la condizione di proponibilità della domanda, di cui all'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ("ratione temporis" applicabile), cioè la richiesta rivolta all'assicuratore con raccomandata, non può essere assolta con mezzi equipollenti, quali il fax, se essi non consentano di provare l'avvenuta ricezione da parte del destinatario.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 145 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)