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Sez. 3, Sentenza n. 15733 del 02/07/2010 (Rv. 614002 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE | Onere di previa richiesta scritta di risarcimento - Modalità di adempimento - Notifica dell'atto di citazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614002-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE

L'onere imposto al danneggiato dall'art. 22 della legge n. 990 del 1969 di richiedere il risarcimento del danno all'assicuratore almeno sessanta giorni prima di proporre la relativa azione giudiziaria - sebbene non rigidamente vincolato alla forma prevista della lettera raccomandata - non può essere adempiuto con la stessa citazione introduttiva del giudizio risarcitorio, neppure subordinando la "vocatio in ius" all'inutile decorso del termine suindicato e fissando l'udienza di comparizione oltre il sessantesimo giorno dalla notifica, sia perché la norma in questione esige, implicitamente ma chiaramente, che la richiesta risarcitoria sia effettuata con atto distinto da quello con cui viene esperita l'azione, sia perché la citazione determina comunque la pendenza della lite in concomitanza con la sua notifica, con la conseguenza che, essendo la richiesta un presupposto processuale, essa deve preesistere alla domanda, dato che, diversamente, verrebbero in gran parte frustrate le finalità della disposizione, diretta a favorire la liquidazione stragiudiziale dell'indennizzo, a prevenire la lite, ad evitare spese improduttive ed a limitare il contenzioso in materia.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 145 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)