Sez. 1, Sentenza n. 22631 del 31/10/2011 (Rv. 620433 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Procedimenti relativi a cause connesse - Giudizi di legittimità - Riunione - Ammissibilità - Finalità e criteri - Fattispecie relativa a ricorsi avverso sentenze diverse rese in separati giudizi.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA
L'istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall'art. 274 cod. proc. civ., essendo volto a garantire l'economia ed il minor costo del giudizio, oltre alla certezza del diritto, trova applicazione anche in sede di legittimità, sia in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi sia, a maggior ragione, in presenza di sentenze pronunciate in grado di appello in un medesimo giudizio, legate l'una all'altra da un rapporto di pregiudizialità e impugnate, ciascuna, con separati ricorsi per cassazione. (Nella specie, la S.C. non ha disposto la chiesta riunione dei giudizi, del tutto distinti quanto alle domande e alle ragioni giuridiche proposte, attinenti l'uno alla impugnazione per revocazione di una decisione in materia risarcitoria e, l'altro, a una domanda di pagamento dell'indennità prevista dall'art. 17 della legge n. 865 del 1971, mancando ogni ipotizzabilità del contrasto di giudicati).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)