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Sez. 2, Sentenza n. 14607 del 22/06/2007 (Rv. 597814 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Procedimenti relativi a cause connesse - Giudizio di legittimità - Riunione di ricorsi avverso sentenze diverse pronunciate in separati giudizi - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597814-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA

L'istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall'art. 274 cod. proc. civ., essendo volto a garantire l'economia e il minor costo del giudizio, oltre alla certezza del diritto, trova applicazione anche in sede di legittimità, sia in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi sia, a maggior ragione, in presenza di sentenze pronunciate in grado di appello in un medesimo giudizio, legate l'una all'altra da un rapporto di pregiudizialità e impugnate, ciascuna, con separati ricorsi per cassazione.(Sulla base di tale principio, è stata disposta la riunione del ricorso per casssazione avverso la sentenza pronunciata nel giudizio petitorio con quello proposto nei confronti della decisione concernente il possesso relativamente a fatti avvenuti durante la pendenza del primo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)