Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 311 del 1989
Massime (1)
Massima n. 24506
- Reati tributari
- Dichiarazione dei redditi
- Frode fiscale
- Elemento costitutivo del reato
- Alterazione <<in misura rilevante>> del risultato della dichiarazione
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 25, comma secondo, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, n. 7, l. 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui prevede, come elemento costitutivo del reato l'alterazione "in misura rilevante" del risultato della dichiarazione già dichiarata non fondata.
Norme impugnate
- art. 4, comma 1, n. 7) d.l. 10 luglio 1982, n. 429
- legge 7 agosto 1982, n. 516
Parametri
- art. 3 Cost.
- art. 25, comma 2, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 della legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 aprile 1988 dal Tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di Morrica Annachiara, iscritta al n. 346 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, prima serie speciale dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa il 18 aprile 1988 dal Tribunale di Vicenza nel procedimento penale a carico di Corradin Gabriella, iscritta al n. 363 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale dell'anno 1988;
3) ordinanza emessa l'11 aprile 1988 dal Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Merulli Bruno, iscritta al n. 394 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale dell'anno 1988.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Verbania, con ordinanza 26 aprile 1988 (Reg. ord. n. 346/1988) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 della legge 7 agosto 1982, n. 516 (rectius: art. 4, primo comma, n. 7 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516) nella parte in cui prevede, come elemento costitutivo del reato, l'alterazione "in misura rilevante" del risultato della dichiarazione;
che identica declaratoria d'illegittimità costituzionale, è stata chiesta, in riferimento al solo art. 25, secondo comma, Cost., dai Tribunali di Vicenza con ordinanza 18 aprile 1988 (Reg. ord. n. 363/1988) e di Torino con ordinanza 11 aprile 1988 (Reg. ord. n. 394/1988);
che, nei giudizi promossi dai Tribunali di Verbania e di Vicenza, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza della questione.
punto 2
Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;
che, con la sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516;
che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la precitata decisione;
che, pertanto, la sollevata questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata con le ordinanze del 16 aprile 1988 del Tribunale di Verbania (Reg. ord. n. 346/88); del 18 aprile 1988 del Tribunale di Vicenza (Reg. ord. n. 363/88) e dell'11 aprile 1988 del Tribunale di Torino (Reg. ord. n. 394/88).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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