Sez. 2, Sentenza n. 3434 del 07/03/2003 (Rv. 560987 - 01)
COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMODANTE - IN GENERE | Comodato relativo alla casa adibita ad abitazione dei coniugi - Provvedimento di assegnazione della stessa al coniuge affidatario del figlio minore - Successione nel rapporto di comodato anche del minore - Esclusione - Recesso del comodante - Richiesta di rilascio dell'immobile - Legittimazione passiva del solo coniuge - Sussistenza - Integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio - Necessità - Esclusione.
COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMODANTE - IN GENERE
In tema di comodato ed in ipotesi di casa adibita ad abitazione dei coniugi, il provvedimento di assegnazione della stessa in sede di separazione personale, ai sensi dell'art. 155, quarto comma cod. civ., costituisce un diritto personale di godimento in favore del solo coniuge assegnatario, sia pure nell'interesse della prole. Ne consegue che, rispetto all'azione di rilascio dell'abitazione promossa dal comodante, non sussiste la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del figlio minore del coniuge assegnatario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1809, Cod. Civ. art. 1810, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)