Sez. 3, Sentenza n. 6458 del 17/07/1996 (Rv. 498601 - 01)
COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMODANTE - IN GENERE | Comodato relativo alla casa adibita ad abitazione dei coniugi - Provvedimento di assegnazione della stessa al coniuge affidatario dei figli minori - Applicazione analogica dell'art. 6 della legge 392 del 1978 - Conseguenze - Successione del coniuge assegnatario nel rapporto di comodato - Successione in tale rapporto anche del minore - Esclusione - Recesso del comodante - Richiesta di rilascio dell'immobile - Legittimazione passiva del solo coniuge - Sussistenza.
COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMODANTE - IN GENERE
Quando la casa familiare, concessa in comodato ai coniugi per il tempo della loro convivenza, in sede di separazione personale degli stessi sia assegnata, ai sensi dell'art. 155, comma quarto cod. civ., al coniuge affidatario dei figli, questi succede nella titolarità del rapporto di comodato, in applicazione analogica dell'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n.392, (cosidetto sull'equo canone) ricorrendo la medesima "ratio" dell'interesse della prole a non abbandonare la casa familiare, e giustificandosi, nel presupposto di siffatta utilizzazione dell'immobile, l'estensione della suddetta norma di previsione ad ogni ipotesi in cui i coniugi si siano procurati l'uso dell'abitazione familiare sulla base di un contratto di godimento. Pertanto, stante il richiamo del menzionato art. 6 della legge 392 alle ipotesi di separazione e di scioglimento del matrimonio (o di cessazione degli effetti di questo), la successione nel rapporto, alla stregua delle disposizioni che nelle dette ipotesi regolano l'attribuzione del diritto, si verifica solo in favore del coniuge, (valutandosi dal legislatore tale attribuzione quale idoneo e sufficiente strumento di tutela dell'interesse dei figli), con l'ulteriore conseguenza che rispetto all'azione di rilascio dell'abitazione promossa dal comodante non sussiste la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del figlio minore del coniuge assegnatario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1809, Cod. Civ. art. 1810, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)