Sez. U - , Sentenza n. 25038 del 07/12/2016 (Rv. 641774 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Concessione traslativa dell'opera pubblica - Indennizzo ex art. 46 della l. n. 2359 del 1865 - Titolarità passiva dell'obbligazione - Del concessionario al momento dell'esecuzione dell'opera - Successiva chiusura della concessione - Irrilevanza - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
L’obbligazione indennitaria di cui all’art. 46 della l. n. 2359 del 1865 sorge con l’esecuzione dell’opera produttiva del pregiudizio alla vicina proprietà e, in caso di concessione traslativa dell’opera pubblica, nasce in capo a chi sia concessionario alla relativa data, sicché la chiusura della concessione, successivamente disposta dall’amministrazione concedente, non comporta la perdita della titolarità di tale obbligazione da parte dell’ex concessionario, atteso che la suddetta chiusura non ha effetto retroattivo ed inoltre che la responsabilità del concessionario, prevista da norme imperative, non potrebbe essere esclusa da diversi accordi tra concedente e concessionario stesso o da diverse disposizioni della menzionata amministrazione.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)