Sez. 1, Sentenza n. 3964 del 02/07/1998 Cc. (dep. 12/09/1998) Rv. 211329 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Misure di prevenzione patrimoniali - Presupposti - Provenienza dei beni colpiti da attività di tipo mafioso - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
Ai fini della legittimità delle misure di prevenzione di tipo patrimoniale, non occorre dimostrare il collegamento causale tra le acquisizioni patrimoniali e la supposta appartenenza ad associazione di tipo mafioso, richiedendo l'art. 2-ter, comma secondo, della legge n. 575 del 1965 unicamente il ragionevole convincimento che i beni siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. (Fattispecie in tema di confisca di beni a sorvegliato speciale di p.s. in relazione, tra l'altro, anche a reati di natura fiscale e al reato di usura).
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)