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Sez. 1, Sentenza n. 148 del 15/01/1996 Cc. (dep. 22/02/1996) Rv. 204036 - 01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Appartenenti ad associazioni mafiose | Confisca dei beni di provenienza illecita - Rapporto di causalità fra provento ed attività mafiosa - Necessità- Esclusione - Fattispecie in tema di confisca di beni provento di evasione fiscale.
Stato
decisa il 1996-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204036-01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Appartenenti ad associazioni mafiose

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, poiché le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza a sodalizi di tipo mafioso tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso, non rileva, nel provvedimento ablativo, l'assenza di motivazione in ordine al nesso causale fra presunta condotta mafiosa ed illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione della illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto la legittimità del provvedimento di confisca dei beni appartenenti al prevenuto che ne aveva giustificato il possesso dichiarando di averli acquistati con i proventi dell'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)