diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010 (Rv. 615208 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Minorenne - Compimento della maggiore età - Capacità processuale della parte divenuta maggiorenne - Automatica operatività - Esclusione - Dichiarazione, comunicazione o notifica con un atto del processo - Necessità - Omissione - Conseguenze - Ultrattività della rappresentanza processuale - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615208-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE

La rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'"ultrattività" della rappresentanza opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Civ. art. 357

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)