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Sez. 2, Sentenza n. 4472 del 21/02/2013 (Rv. 625264 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Processo civile con parte minorenne rappresentata dai genitori - Determinazione della irragionevole durata - Periodo decorso fino al raggiungimento della maggiore età e periodo ulteriore della medesima fase processuale in cui i genitori siano rimasti in rappresentanza ultrattiva - Computo - Necessità.
Stato
decisa il 2013-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625264-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, ai fini della determinazione della irragionevole durata di un processo civile, cui abbiano partecipato "ab origine" i genitori di un minore (quali suoi rappresentanti legali), occorre tener conto del periodo decorso fino al raggiungimento della maggiore età e di quello relativo alla protrazione del giudizio nell'ambito della medesima fase processuale in cui i genitori siano rimasti costituiti per effetto dell'ultrattività della rappresentanza processuale, impregiudicato il diritto del rappresentato ad intervenire, nell'ambito della stessa fase, con la costituzione volontaria in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e fermo l'onere della sua autonoma costituzione, per i fini in questione, nei successivi gradi di giudizio.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)