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Sez. 1, Sentenza n. 688 del 25/01/1983 (Rv. 425426 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO - LIQUIDAZIONE DELLO ONORARIO E DELLE SPESE - RICORSO AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - PROCEDIMENTO RELATIVO - NATURA - DIRITTO DI DIFESA E CONTRADDITTORIO - TUTELA - SUSSISTENZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 814, COMMA SECONDO, COD. PROC. CIV. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1983-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425426-01

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO - LIQUIDAZIONE DELLO ONORARIO E DELLE SPESE - RICORSO AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - PROCEDIMENTO RELATIVO - NATURA - DIRITTO DI DIFESA E CONTRADDITTORIO - TUTELA - SUSSISTENZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 814, COMMA SECONDO, COD. PROC. CIV. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

L'art. 814 secondo comma cod. proc. civ., il quale prevede il ricorso al Presidente del tribunale per la Determinazione dello onorario e delle spese dovuti agli arbitri, contempla un procedimento contenzioso, ancorché con rito camerale ed unico grado di giurisdizione, che garantisce il rispetto del contraddittorio, e non implica compressioni o limitazioni del diritto di difesa delle parti. Detta norma, pertanto, manifestamente non si pone in contrasto con l'art. 24 della Costituzione.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)