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Sez. 1, Sentenza n. 7128 del 29/03/2006 (Rv. 587778 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Liquidazione - Procedimento - Patrocinio legale - Necessità.
Stato
decisa il 2006-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587778-01

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO

In mancanza di una espressa disposizione che deroghi al principio dell'obbligatorietà del patrocinio legale stabilito dagli artt. 82 e 83 cod. proc. civ., anche nel procedimento camerale davanti al presidente del tribunale previsto dall'art. 814, secondo comma, cod. proc. civ. per la determinazione dell'onorario e delle spese dovuti agli arbitri per l'opera prestata, che ha carattere contenzioso, gli arbitri devono stare in giudizio con il ministero di un difensore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)