Sez. 1, Sentenza n. 7128 del 29/03/2006 (Rv. 587778 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Liquidazione - Procedimento - Patrocinio legale - Necessità.
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO
In mancanza di una espressa disposizione che deroghi al principio dell'obbligatorietà del patrocinio legale stabilito dagli artt. 82 e 83 cod. proc. civ., anche nel procedimento camerale davanti al presidente del tribunale previsto dall'art. 814, secondo comma, cod. proc. civ. per la determinazione dell'onorario e delle spese dovuti agli arbitri per l'opera prestata, che ha carattere contenzioso, gli arbitri devono stare in giudizio con il ministero di un difensore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)