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Sez. 5, Sentenza n. 18122 del 07/08/2009 (Rv. 609332 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Obbligo di denunzia originaria - Obbligo di segnalazione dell'intervenuta variazione - Denunzia originaria incompleta, infedele o omessa - Violazione annuale dell'obbligo - Conseguenze sul piano sanzionatorio - Potere di accertamento del Comune - Decadenza per decorso del tempo - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609332-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 consente al contribuente di limitarsi a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, senza dover rinnovare la propria dichiarazione anno per anno; posto, però, che ad ogni anno solare corrisponde una obbligazione tributaria, qualora la denunzia sia stata incompleta, infedele oppure omessa, l'obbligo di formularla si rinnova di anno in anno, con la conseguenza che l'inottemperanza a tale obbligo, sanzionata dall'art. 76 del citato decreto, comporta l'applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo. D'altro canto, la protratta inottemperanza all'obbligo di presentare la denuncia non provoca la decadenza, per decorso del tempo, del potere del Comune di accertare le superfici non dichiarate che continuino ad essere occupate o detenute, ovvero gli altri elementi costituenti il presupposto della tassa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 70

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)