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Sez. 5, Sentenza n. 21337 del 07/08/2008 (Rv. 604363 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Obbligo di denuncia corretta e completa - Obbligo di segnalazione dell'intervenuta variazione - Sussistenza anno per anno - Inottemperanza - Conseguenze - Potere di accertamento del Comune - Decadenza per decorso del tempo - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604363-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, prevede una procedura semplificata che consente al contribuente di limitarsi a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, senza dover rinnovare la propria dichiarazione anno per anno; posto che ad ogni anno solare corrisponde una obbligazione tributaria, l'obbligo di formulare una denunzia corretta o completa ovvero di denunziare l'intervenuta variazione si rinnova di anno in anno, con la conseguenza che l'inottemperanza a tale obbligo, sanzionata dall'art. 76 del citato decreto, non può provocare la decadenza, per decorso del tempo, del potere del comune di accertare le superfici non dichiarate che continuino ad essere occupate o detenute, ovvero gli altri elementi costituenti il presupposto della tassa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 64, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 65, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 70, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 71, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 76

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)