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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 73 del 1989

Decisione
decisa il 1989-02-09, depositata il 1989-02-23
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:73
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15164

  • Ordinamento giudiziario
  • Magistrati
  • Responsabilità civile per danni causati nell'esercizio di funzioni giudiziarie
  • Azione di rivalsa dello stato e verbalizzazione dei provvedimenti degli organi giudiziari collegiali
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 18/1989.

Norme impugnate

  • art. 16 legge 13 aprile 1988, n. 117
  • art. 7 legge 13 aprile 1988, n. 117

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1988 dal Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Cerbone Gabriele ed altri, iscritta al n. 450 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Firenze, nel corso di un giudizio penale, con ordinanza 13 maggio 1988 (R.O. n. 450 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117, i quali prevedono, rispettivamente, l'azione di rivalsa dello Stato contro il magistrato, per i danni risarciti in relazione all'esercizio delle funzioni giudiziarie, e la verbalizzazione dei provvedimenti degli organi giudiziari collegiali; che secondo il giudice a quo le norme impugnate contrasterebbero con gli artt. 101 e 10 della Costituzione, incidendo sull'indipendenza della magistratura e violando la risoluzione dell'O.N.U., secondo la quale i giudici debbono godere di un'immunità riguardo alle azioni civili per danni derivanti dall'esercizio delle loro funzioni;
punto 2
Considerato che la questione è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 18 del 1989, con la quale - sotto altro profilo - il primo e il secondo comma dell'art. 16 sono stati dichiarati illegittimi nella parte in cui disponevano che "è compilato sommario processo verbale", anziché "può, se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale"; che non sono stati addotti nuovi argomenti che possano indurre ad una diversa decisione;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), sollevata, in riferimento agli artt. 101 e 10 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989. Il Presidente: CONSO Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze