Sez. 3, Ordinanza n. 22523 del 20/10/2006 (Rv. 593084 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE | Transazione - Patto di prosecuzione del precedente rapporto con rinuncia dell'affittuario ad ulteriori proroghe - Qualificazione del rapporto ricollegato alla transazione come affitto di fondo rustico - Sussistenza - Conseguenze - Successiva controversia relativa al rilascio - Competenza della sezione specializzata agraria - Sussistenza.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE
Il rapporto giuridico che si ricollega (come nuovo o modificato) al contratto di transazione, non è determinata da tale contratto, che è soltanto l'elemento genetico della sua costituzione o modificazione, restando qualificato dalle situazioni giuridiche sostanziali che lo strutturano. Pertanto, ove le parti, a seguito di transazione stipulata nel rispetto della legge in vigore, convengano la prosecuzione del precedente rapporto di affitto di fondo rustico, escludendone contemporaneamente qualsiasi ulteriore proroga, o rinnovazione, il nuovo rapporto resta strutturato e, quindi, qualificato come rapporto agrario, con la conseguenza che, ove sorga controversia relativamente al rilascio del fondo, la competenza resta devoluta alla sezione specializzata agraria, in considerazione di quanto previsto dall'art. 27 della legge n. 203 del 1982 e dall'art 9 della legge n. 29 del 1990, che ha ribadito la competenza della sezione specializzata agraria quanto a tutte le controversie in materia di contratti agrari.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 27, Legge 14/02/1990 num. 29 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)