Sez. 3, Sentenza n. 6980 del 16/07/1998 (Rv. 517271 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE | Regime vincolistico (proroga e blocco) - Transazione - Patto di ulteriore predeterminata durata dell'affitto a coltivatore diretto con rinuncia dell'affittuario alla proroga legale e suo impegno al rilascio per una determinata data - Qualificazione del nuovo rapporto ricollegato alla transazione come affitto di fondo rustico - Ammissibilità - Conseguenze - Controversia relativa - Competenza della sezione specializzata agraria - Sussistenza.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE
Il rapporto giuridico che si ricollega (come nuovo rapporto o come lo stesso rapporto modificato) al contratto di transazione, non è determinato nella sua natura da tale contratto, che è soltanto l'elemento genetico della sua costituzione o modificazione, restando qualificato dalle situazioni giuridiche sostanziali che lo strutturano. Pertanto, ove le parti, a seguito di transazione stipulata nel rispetto della legge in vigore, convengano sostanzialmente soltanto una ulteriore predeterminata durata del già vigente rapporto di affitto di fondo rustico a coltivatore diretto con la rinuncia, da parte dell'affittuario, alla proroga legale e l'impegno al rilascio per una determinata data, il nuovo rapporto resta strutturato e, quindi, qualificato come affitto di fondo rustico, con la conseguenza che ove sorga controversia deducendosi in causa tale rapporto, la competenza resta devoluta alla sezione specializzata agraria, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 11 del 1971.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)