Sez. 1, Sentenza n. 36671 del 14/06/2013 Cc. (dep. 06/09/2013) Rv. 256699 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI - INUTILLIZABILITÀ DEGLI ATTI PER SCADENZA DEL TERMINE | Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Rilevabilità su eccezione di parte - Legittima - Termini - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI - INUTILLIZABILITÀ DEGLI ATTI PER SCADENZA DEL TERMINE
L'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini non è rilevabile d'ufficio, ma soltanto su eccezione di parte immediatamente dopo il compimento dell'atto o nella prima occasione utile. (Nella specie, veniva eccepita per la prima volta in Cassazione, anziché in sede di riesame, l'inutilizzabilità di dichiarazioni assunte oltre il termine stabilito dall'art. 407 cod. proc. pen. e valutate dal gip nell'ordinanza cautelare).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)