Sez. 1 - , Sentenza n. 11168 del 18/02/2019 Ud. (dep. 13/03/2019) Rv. 274996 - 03
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI - INUTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI PER SCADENZA DEL TERMINE | Rilevabilità d'ufficio – Esclusione – Eccezione di parte – Necessità – Conseguenze.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI - INUTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI PER SCADENZA DEL TERMINE
L'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini non è rilevabile d'ufficio, ma soltanto su eccezione di parte immediatamente dopo il compimento dell'atto o nella prima occasione utile, con la conseguenza che non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)