Sez. 1, Sentenza n. 11305 del 30/12/1994 (Rv. 489471 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - INTERDIZIONE E INABILITAZIONE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Forma dell'impugnazione - Ricorso - Esclusione - Citazione - Legittimità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - INTERDIZIONE E INABILITAZIONE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE
L'impugnazione della sentenza che ha pronunciato l'interdizione o l'inabilitazione, in mancanza di diverse indicazioni legislative, deve essere proposta, non già con ricorso, bensì, secondo il principio generale stabilito dall'art. 342 cod. proc. civ., con citazione da notificare alle persone indicate dall'art. 719 cod. proc, civ. nel termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza del tribunale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 414, Cod. Civ. art. 415, Cod. Proc. Civ. art. 718, Cod. Proc. Civ. art. 719, Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)