Sez. 6, Sentenza n. 7705 del 19/12/2006 Cc. (dep. 23/02/2007) Rv. 235905 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - custodia cautelare all'estero | Procedura estradizionale ancora in corso - Computabilità per gli effetti dell'art. 722 cod. proc. pen. - Esclusione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - custodia cautelare all'estero
In tema di estradizione, la detenzione cautelare subita all'estero, come conseguenza di una domanda di estradizione, non è computabile, agli effetti dei termini di durata della custodia cautelare, fin tanto che la persona richiesta non sia stata posta a disposizione della giurisdizione italiana. (Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato, detenuto in Brasile in attesa della sua estradizione richiesta dal governo italiano, nel quale lamentava l'omessa applicazione della disciplina prevista dall'art. 722 cod. proc. pen. in relazione alla decorrenza dei termini di custodia cautelare per la fase di appello). (Difforme a Sez. IV, 7 ottobre 2004, n. 47119, n.m.)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 722 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)