Sez. 3, Sentenza n. 29085 del 28/05/2015 Cc. (dep. 08/07/2015) Rv. 264123 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Impianti fotovoltaici - Assenza di autorizzazione - Avvenuta ultimazione degli impianti - Sequestro preventivo c.d. impeditivo - "Periculum in mora" - Sussistenza - Ragioni.
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA
Ai fini del sequestro preventivo c.d. impeditivo di impianti fotovoltaici costruiti in assenza di autorizzazione, sussiste il requisito del "periculum in mora" anche in caso di ultimazione delle strutture, posto che la loro utilizzazione continua a produrre una lesione del bene giuridico protetto, costituito dall'interesse dell'autorità competente alla permanente vigilanza non solo sulla realizzazione, ma anche sull'esercizio degli impianti, alla luce di quanto previsto dagli artt. 12, comma terzo, D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, e 5, comma primo, D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 29/12/2003 num. 387 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/03/2011 num. 28 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)