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Sez. 3, Sentenza n. 2468 del 30/01/2009 (Rv. 606330 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA | Diffusione di dati sensibili contenuti nella cartella clinica - Responsabilità della struttura sanitaria - Sussistenza - Onere della struttura sanitaria di provare la debita custodia della cartella clinica - Necessità - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606330-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA

La struttura sanitaria è tenuta a risarcire il danno sofferto dal paziente in conseguenza della diffusione di dati sensibili contenuti nella cartella clinica, a meno che non dimostri di avere adottato tutte le misure necessarie per garantire il diritto alla riservatezza del paziente e ad evitare che i dati relativi ai test sanitari e alle condizioni di salute del paziente stesso possano pervenire a conoscenza di terzi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito la quale, muovendo dal fatto che la cartella clinica, dalla quale risultava la condizione di omosessuale affetto dal virus HIV del paziente, e della cui indebita diffusione quest'ultimo si doleva, era risultata custodita nella sala infermieri, aveva escluso la responsabilità dell'ospedale. La S.C. ha ritenuto insufficiente tale motivazione, in mancanza della dimostrazione che la suddetta sala fosse interdetta al pubblico).

Riferimenti normativi: Legge 05/06/1990 num. 135 art. 5 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)