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Sez. 1, Sentenza n. 14390 del 08/07/2005 (Rv. 584966 - 01)

PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Trattamento dei dati personali - Disciplina della legge n. 675 del 1996, come modificata dal d.lgs. n. 135 del 1999 - Dati sensibili - Trattamento - Condizioni generali - Trattamento da parte di "soggetti pubblici" - Regime derogatorio - Rilevanti finalità di interesse pubblico - Insufficienza - Specificazione dei dati e delle operazioni eseguibili su di essi secondo l'art. 22, commi 3 e 3 bis, della legge n. 675 del 1996 - Necessità - Fondamento - Protezione rafforzata dei dati cd. supersensibili alla luce degli artt. 2 e 3 Cost.
Stato
decisa il 2005-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584966-01

PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE

In tema di trattamento dei dati personali, alla stregua della disciplina (applicabile nella specie "ratione temporis") dettata dall'art. 22 della legge 31dicembre 1996, n. 675, come modificata dal d.lgs.11 maggio 1999, n. 135, il trattamento dei dati sensibili, la cui legittimità, in linea generale (comma 1), è ancorata alla contestuale presenza del consenso scritto dell'interessato e all'autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali, è consentito, da parte dei "soggetti pubblici" (comma 3), anche in difetto del consenso e dell'autorizzazione, ma a condizione che vi siano: a) una rilevante finalità di interesse pubblico, b) una espressa disposizione di legge autorizzatoria, e c) una specificazione legislativa dei tipi di dati trattabili e delle operazioni eseguibili. La ravvisata sussistenza di una rilevante finalità di interesse pubblico prevista dalla legge (nella specie, dall'art. 9, comma secondo, lettera g, del detto d.lgs. n.135 del 1999) riguardante l'accertamento, nell'ambito di un rapporto di lavoro, di responsabilità disciplinare, non è quindi da sola sufficiente quando la legge non indichi (come nel caso in esame) i tipi di dati sensibili che, nell'ambito di tale finalità, possono essere trattati e le operazioni eseguibili al riguardo. In tali casi, possono e debbono specificare tipi di dati sensibili e operazioni eseguibili su di essi, ma nei modi previsti dai commi 3 e 3 bis dell'art. 22, i "soggetti pubblici" stessi o, su loro richiesta, l'Autorità garante. La particolare natura di tali dati, e segnatamente di quelli - riguardanti la salute e il sesso delle persone - appartenenti (come nel caso in esame) alla "species" dei cd. dati supersensibili, che investe la parte più intima della persona nella sua corporeità e nelle sue convinzioni psicologiche più riservate, è oggetto, in ragione dei valori costituzionali (artt. 2 e 3 Cost.) posti a loro presidio, di una protezione rafforzata, esplicitantesi nelle garanzie poste anche riguardo al trattamento operato dai "soggetti pubblici", garanzie che esigono il rispetto del modulo procedimentale stabilito dalla legge del 1996, così come integrato nel 1999.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 135 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 135 art. 9 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 31/12/1996 num. 675 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)