Sez. U, Sentenza n. 678 del 10/03/1971 (Rv. 350433 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - DECISIONI - VIZIO DI ECCESSO DI POTERE DENUNCIABILE IN CASSAZIONE - NOZIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - DECISIONI - VIZIO DI ECCESSO DI POTERE DENUNCIABILE IN CASSAZIONE - NOZIONE.*
Il vizio di eccesso di potere, per il quale le decisioni del consiglio nazionale forense sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, e solo quello giurisdizionale, che si concreta nella esplicazione di una potesta riservata dalla legge ad altra autorita, sia essa legislativa o amministrativa, o nella arrogazione di un potere attribuito ad altra autorita, e non gia nell'omesso esame o nella errata valutazione dei documenti di causa. (V 3021'68, mass n 335881).*
Riferimenti normativi: Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)