Sez. 3, Sentenza n. 4611 del 04/09/1985 (Rv. 442067 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE DIRITTO DEL DANNEGGIATO - ECCEZIONE CONCERNENTE I LIMITI DEL MASSIMALE DI POLIZZA - ONERE PROBATORIO RELATIVO - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE DIRITTO DEL DANNEGGIATO - ECCEZIONE CONCERNENTE I LIMITI DEL MASSIMALE DI POLIZZA - ONERE PROBATORIO RELATIVO - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
In tema di Assicurazione della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di autoveicoli, nel caso di Esercizio della Azione diretta da parte del danneggiato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 24 dicembre 1969, qualora l'assicuratore eccepisca di essere tenuto al risarcimento del danno nei limiti del massimale di polizza, ha l'Onere di indicare quali siano detti limiti, offrendone la prova mediante l'esibizione del contratto di Assicurazione. Tale eccezione ha natura sostanziale, in quanto si traduce in un fatto impeditivo dell'accoglimento integrale della pretesa fatta valere dal danneggiato, onde la relativa questione deve essere esaminata e decisa in Sede di merito e non può essere dedotta per la prima volta in Sede di legittimità. (V 2823/83).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)