Sez. 3, Sentenza n. 646 del 23/01/1987 (Rv. 450358 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - IN GENERE - CONTENIMENTO NEI LIMITI DEL MASSIMALE DI POLIZZA - PROPOSIZIONE DELL'ECCEZIONE RELATIVA IN SEDE DI MERITO - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'ASSICURATORE - ESIBIZIONE DELLA POLIZZA - AMMISSIBILITÀ.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - IN GENERE - CONTENIMENTO NEI LIMITI DEL MASSIMALE DI POLIZZA - PROPOSIZIONE DELL'ECCEZIONE RELATIVA IN SEDE DI MERITO - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'ASSICURATORE - ESIBIZIONE DELLA POLIZZA - AMMISSIBILITÀ.*
L'interesse da parte dell'assicuratore a dedurre il limite della propria obbligazione entro il massimale pattuito, concernendo un fatto impeditivo dell'accoglimento della domanda nell'importo indicato, sorge nel momento in cui viene posta la domanda stessa. Consegue che l'assicuratore deve sollevare tale questione in Sede di merito, offrendo idonea prova dell'esistenza del limite, anche mediante esibizione della polizza contenente il contratto di Assicurazione. (V 4611/85, mass n 442067; (V 2823/83, mass n 427742; (V 3255/81, mass n 413838).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)