diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1508 del 09/03/1982 (Rv. 419323 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - BALCONI E TERRAZZE - VEDUTE DIRETTE - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - IN GENERE - STRADA PUBBLICA TRA DUE FONDI - OBBLIGO DELLE DISTANZE - ESENZIONE - INTERFERENZA, NEI RAPPORTI FRA PROPRIETARI DI FONDI CONTIGUI O FRONTISTANTI RISPETTO ALLA PUBBLICA STRADA, SULLE PRETESE DERIVANTI DALLE PREDETTE VIOLAZIONI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419323-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - BALCONI E TERRAZZE - VEDUTE DIRETTE - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - IN GENERE - STRADA PUBBLICA TRA DUE FONDI - OBBLIGO DELLE DISTANZE - ESENZIONE - INTERFERENZA, NEI RAPPORTI FRA PROPRIETARI DI FONDI CONTIGUI O FRONTISTANTI RISPETTO ALLA PUBBLICA STRADA, SULLE PRETESE DERIVANTI DALLE PREDETTE VIOLAZIONI - ESCLUSIONE.*

L'esenzione dall'Obbligo delle distanze legali, prevista dall'ultimo comma dell'art. 905 cod. civ. per il caso in cui tra i due fondi intercorra una strada pubblica, si riferisce alle distanze stabilite dai precedenti commi della norma medesima per l'apertura di vedute dirette e di balconi, e non può quindi interferire, nei rapporti fra proprietari di fondi contigui o frontistanti rispetto alla pubblica strada, sulle pretese che all'uno derivino, ai sensi degli artt. 871 ed 872 cod. civ., dall'inosservanza da parte dell'altro delle Disposizioni dei regolamenti edilizi che disciplinano e limitano lo "ius aedificandi" (sia pure mediante il divieto di creare sporti su detta strada). (V 237/67, mass n 326015).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 905

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)