Sez. U, Sentenza n. 681 del 21/01/1992 (Rv. 475398 - 01)
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - In genere | Rapporto fra medici convenzionati esterni e USL - Rapporto di prestazione d'opera professionale parasubordinato - Configurabilità - Controversie relative - Devoluzione al giudice ordinario - Necessità - Poteri di detto giudice - Estensione.
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - In genere
Il rapporto fra i medici convenzionati esterni e le unità sanitarie locali, contemplato dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e disciplinato dagli accordi collettivi nazionali stipulati in applicazione della norma medesima, integra un rapporto di prestazione d'opera professionale, sia pure con i connotati della collaborazione continuativa e coordinata, dal quale conseguono posizioni di diritto soggettivo, non suscettibili di affievolimento per determinazione unilaterale dell'amministrazione. In conseguenza, le controversie relative a detto rapporto - come quella promossa dal medico per l'accertamento del denegato diritto a proseguirlo (in relazione, nella specie, al compimento, da parte del professionista, del settantesimo anno di età) - spettano alla cognizione del giudice ordinario, al quale competono il sindacato sulla legittimità degli atti regolamentari (nella specie, art. 11 d.p.r. 8 giugno 1987 n. 289) e dei provvedimenti amministrativi, lesivi degli indicati diritti, al limitato fine della loro disapplicazione, e la verifica della compatibilità delle singole domande con i limiti interni della propria giurisdizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 08/06/1987 num. 289 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)