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Sez. U, Sentenza n. 8547 del 04/08/1995 (Rv. 493562 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Rapporto di convenzionamento tra U.S.L. e medici specialisti ambulatoriali - Carattere parasubordinato - Controversie relative - Devoluzione al giudice ordinario - Necessità - Disapplicazione dei provvedimenti amministrativi da parte di detto giudice - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493562-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

Il rapporto di convenzionamento fra USL e medici specialisti ambulatoriali - disciplinato dall'art. 48 della legge 28 dicembre 1978 n. 833 e dall'accordo collettivo nazionale stipulato in attuazione di tale norma e reso esecutivo con d.P.R. 28 settembre 1990 n. 316 - pur se costituito in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, dirette a tutelare la salute pubblica, ossia per un interesse pubblico, è un rapporto libero-professionale parasubordinato che si svolge di norma su un piano di parità, sicché le posizioni soggettive maturate nell'ambito di tale rapporto sono di diritto soggettivo e, quindi, non suscettibili di affievolimento per determinazione unilaterale della pubblica amministrazione; pertanto le controversie inerenti a siffatto rapporto, tra le quali rientra quella promossa dal medico per sentir riconoscere il suo diritto al pagamento di compensi per prestazioni dallo stesso effettuate (nella specie, per atti ed interventi di particolare impegno professionale, ai sensi dell'art. 19 del citato accordo collettivo), spettano al giudice ordinario, cui compete il sindacato sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi lesivi del cennato diritto, al limitato fine della loro eventuale disapplicazione, nonché la verifica della compatibilità della domanda con i limiti interni della propria giurisdizione.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 28/09/1990 num. 316, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)