Sez. 1, Sentenza n. 47324 del 29/11/2011 Cc. (dep. 20/12/2011) Rv. 251418 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Preclusione prevista dal comma settimo "bis" dell'art. 58 "quater" della l. n. 354 del 1975 - Applicabilità - Presupposti.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di misure alternative alla detenzione, la preclusione prevista dal comma settimo "bis" dell'art. 58 "quater" l. n. 354 del 1975 - introdotto dall'art. 7 della l. n. 251 del 2005 - opera in modo assoluto solo quando il reato espressivo della recidiva reiterata sia stato commesso dopo la sperimentazione della misura alternativa, avvenuta in sede di esecuzione di una pena a sua volta irrogata con applicazione della medesima aggravante (v. sent. C. Cost. n. 291 del 2010).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 quater com. 7 n. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/12/2005 num. 251 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)