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Sez. 1, Sentenza n. 22791 del 16/04/2026 Cc. (dep. 19/06/2026) Rv. 290152-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Preclusione prevista dall’art. 58-quater, comma 7-bis, della legge n. 354 del 1975 - Applicabilità - Presupposti.
Stato
decisa il 2026-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290152-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di misure alternative alla detenzione, la preclusione prevista dall'art. 58-quater, comma 7-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 7 legge 7 dicembre 2005, n. 251, opera in modo assoluto solo quando il reato espressivo della recidiva reiterata sia stato commesso dopo la sperimentazione della misura alternativa, avvenuta in sede di esecuzione di una pena a sua volta irrogata con applicazione della medesima aggravante.

Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 quater com. 7 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 7 com. 7 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 48 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)