Sez. 1, Sentenza n. 8676 del 15/01/2018 Cc. (dep. 22/02/2018) Rv. 272628 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Motivazione "per relationem" - Richiamo o ritrascrizione delle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE
In tema di riesame dell'ordinanza applicativa di misure cautelari, è legittima la motivazione che richiami o riproduca le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, in mancanza di specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria difensiva, ovvero articolate oralmente in udienza. (Fattispecie in cui la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso che si doleva, unicamente, della tecnica di redazione della motivazione, effettuata con il cd. copia ed incolla).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)