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Sez. 6, Sentenza n. 9752 del 29/01/2014 Cc. (dep. 27/02/2014) Rv. 259111 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Motivazione "per relationem" - Mero richiamo delle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato senza valutare le doglianze formulate in sede di riesame - Illegittimità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259111-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE

In tema di misure cautelari, l'obbligo di motivazione non può ritenersi adempiuto qualora l'ordinanza del tribunale della libertà contenga una motivazione "per relationem" che si risolva nel mero richiamo alle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, omettendo la valutazione delle doglianze contenute nella richiesta di riesame. (Nella specie, il tribunale del riesame, nel richiamare e condividere le considerazioni svolte dal g.i.p., si era limitato - dinanzi a censure sulla credibilità dei dichiaranti, basate su una sentenza irrevocabile che ne aveva sancito l'inattendibilità - ad invocare i principi di autonomia della propria valutazione, e di scindibilità del dichiarato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)