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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32265 del 02/11/2022 (Rv. 666163 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE | Determinazione dell’onorario dell’avvocato - Criterio del valore della domanda ex art. 10 c.p.c. - Applicabilità - Criterio del “quantum” attribuito in sentenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2022-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666163-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE

In tema di liquidazione degli onorari professionali a favore dell'avvocato, l'art. 6 della tariffa trova applicazione soltanto in riferimento alle cause per le quali si proceda alla determinazione presuntiva del valore in base a parametri legali e non anche allorquando il valore della causa sia

stato in concreto dichiarato, dovendosi applicare in tal caso il disposto dell'art. 10 c.p.c. senza che al riguardo rilevi, pertanto, il valore coincidente con l'importo individuato dal giudice in sentenza, e senza necessità di motivare in ordine alla mancata adozione di un diverso criterio.

Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)