Sez. 2, Sentenza n. 3057 del 18/05/1985 (Rv. 440758 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - AZIONI POSSESSORIE - SITUAZIONE INDEBITAMENTE REALIZZATA IN UN LUOGO, MA CHE PROPAGA I SUOI EFFETTI IN MOLTEPLICI ALTRI LUOGHI - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO - LUOGO IN CUI SI SVOLGE L'ATTIVITÀ PREGIUDIZIEVOLE - FATTISPECIE IN TEMA DI INTERFERENZE CAUSATE DA EMISSIONI DI STAZIONI TELEVISIVE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - AZIONI POSSESSORIE - SITUAZIONE INDEBITAMENTE REALIZZATA IN UN LUOGO, MA CHE PROPAGA I SUOI EFFETTI IN MOLTEPLICI ALTRI LUOGHI - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO - LUOGO IN CUI SI SVOLGE L'ATTIVITÀ PREGIUDIZIEVOLE - FATTISPECIE IN TEMA DI INTERFERENZE CAUSATE DA EMISSIONI DI STAZIONI TELEVISIVE.*
Ai fini della Determinazione della Competenza territoriale in ordine alle azioni possessorie, quando la domanda proposta mira a rimuovere una situazione indebitamente realizzata in un determinato luogo ma che propaghi i suoi effetti in molteplici altri luoghi, il "fatto denunciato" si identifica con l'Azione che determina la concreta privazione della relazione di fatto tra il soggetto che lamenta lo spoglio e la cosa posseduta, e di conseguenza occorre avere riguardo al luogo (determinato o da determinarsi in base alla natura dell'Azione ed alla ubicazione dei mezzi eventualmente apprestati per il suo compimento) in cui si svolga l'attività pregiudizievole, prescindendosi dal luogo ove si realizzano gli effetti dannosi conseguenti alla stessa attività. Pertanto, in ipotesi di Azione possessoria esperita da impresa commerciale per la diffusione di programmi televisivi, per le interferenze causate dalle emissioni dell'impianto trasmittente di impresa similare, occorre avere riguardo, ai suddetti fini, al luogo di ubicazione di tale impianto, e non a quello (diverso) in cui trovasi l'impianto che emette le trasmissioni televisive disturbate. (V 4627/84, mass n 436547; (V 5799/82, mass n 423548; (V 2975/82, mass n 419987; (V 1755/82, mass n 419601; (V 1309/81, mass n 411908; (V 4737/80, mass n 408547).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)