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Sez. 2, Sentenza n. 5799 del 04/11/1982 (Rv. 423548 - 01)

COMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEVISIONE - IN GENERE - INTERFERENZE - AZIONE POSSESSORIA - COMPETENZA PER TERRITORIO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423548-01

COMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEVISIONE - IN GENERE - INTERFERENZE - AZIONE POSSESSORIA - COMPETENZA PER TERRITORIO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Ai fini della Competenza territoriale in ordine alle azioni possessorie, quando la domanda proposta mira a mantenere la situazione attuale, conforme a diritto, e non a rimuovere quella indebitamente realizzata, sicché il "fatto denunciato" si identifica nell'intenzione dell'Azione lesiva e nella volontà dello evento ad altri attribuite, devesi fare riferimento al luogo (determinato o da determinarsi in base alla natura dell'Azione ed alla ubicazione dei mezzi eventualmente apprestati per il suo compimento) ove si prevede e si teme che l'intenzione sia attuata e la programmata Azione lesiva eseguita. Pertanto, in ipotesi di Azione possessoria esperita da impresa commerciale per la diffusione di programmi televisivi, per le interferenze causate dalle emissioni dell'impianto trasmittente di impresa similare, occorre aver riguardo, ai suddetti fini, al luogo di ubicazione di tale impianto, e non a quello (diverso) in cui trovasi l'impianto che emette le trasmissioni televisive disturbate. (V 2975/82, mass n 420883; (V 2111/82, mass n 419987; (V 1755/82, mass n 419601).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)