Sez. U, Sentenza n. 4100 del 31/12/1968 (Rv. 337764 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - GIUNTA SPECIALE - GIURISDIZIONE - DICHIARAZIONE D'ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEL SECONDO COMMA DELL'ART 2 DEL RD N 752 DEL 1926 - CONTROVERSIE RELATIVE A BENI SITI NELLA PROVINCIA DI NAPOLI - ESCLUSIONE DELLA GIURISDIZIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - GIUNTA SPECIALE - GIURISDIZIONE - DICHIARAZIONE D'ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEL SECONDO COMMA DELL'ART 2 DEL RD N 752 DEL 1926 - CONTROVERSIE RELATIVE A BENI SITI NELLA PROVINCIA DI NAPOLI - ESCLUSIONE DELLA GIURISDIZIONE.*
Per effetto della sentenza 10 gennaio 1966, n. 2, della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittima la norma dell'art. 2, secondo comma, del RD 11 aprile 1926, n 752, la giurisdizione della giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d' appello di Napoli, e limitata alle controversie relative alle espropriazioni di beni situati nel comune di Napoli, con esclusione della relativa provincia.*
Riferimenti normativi: Legge 11/04/1926 num. 752 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)