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Sez. L, Sentenza n. 3796 del 29/07/1978 (Rv. 393346 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - NATURA - MERA DICHIARAZIONE DI SCIENZA E DI OPINIONE - EFFICACIA NEGOZIALE - ESCLUSIONE - AZIONE PER IL RICONOSCIMENTO GIUDIZIALE DI DIRITTI DEL DICHIARANTE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393346-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - NATURA - MERA DICHIARAZIONE DI SCIENZA E DI OPINIONE - EFFICACIA NEGOZIALE - ESCLUSIONE - AZIONE PER IL RICONOSCIMENTO GIUDIZIALE DI DIRITTI DEL DICHIARANTE - AMMISSIBILITA.*

La quietanza a saldo, o comunque la dichiarazione del prestatore d'opera di non avere altro a pretendere dal proprio datore di lavoro rappresenta una semplice manifestazione del convincimento dell'interessato di essere stato soddisfatto di tutti i suoi diritti e, risolvendosi in un giudizio soggettivo, concreta percio una mera dichiarazione di scienza e di opinione, priva di ogni efficacia negoziale, e che, come tale, se successivamente riscontrata erronea, non preclude al dichiarante di agire per il riconoscimento giudiziale dei propri diritti non ancora soddisfatti. (Conf 1941/76, mass n 380747).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)