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Sez. L, Sentenza n. 1941 del 29/05/1976 (Rv. 380747 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - NATURA DI DICHIARAZIONE DI SCIENZA - EFFETTI - VALORE DI RINUNZIA O TRANSAZIONE - CONDIZIONI - MANCANZA - MERA CONFESSIONE STRAGIUDIZIALE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380747-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - NATURA DI DICHIARAZIONE DI SCIENZA - EFFETTI - VALORE DI RINUNZIA O TRANSAZIONE - CONDIZIONI - MANCANZA - MERA CONFESSIONE STRAGIUDIZIALE - LIMITI.*

La quietanza a saldo, o, comunque, la dichiarazione con la quale il prestatore d'opera da atto di aver ricevuto una determinata somma a totale soddisfacimento di ogni sua spettanza e di non aver altro a pretendere dal proprio datore di lavoro rappresenta, di regola, una semplice manifestazione del convincimento dell'interessato di essere stato soddisfatto di tutti i suoi diritti e, risolvendosi in un giudizio soggettivo, concreta percio una mera dichiarazione di scienza e di opinione, priva di ogni efficacia negoziale, e che, come tale, se successivamente riscontrata erronea, non preclude al dichiarante di agire (nel termine di prescrizione) per il riconoscimento giudiziale dei propri diritti non ancora soddisfatti. Soltanto nel concorso di altre speciali circostanze, desumibili anche aliunde, una tale dichiarazione puo assumere il valore di una rinunzia o di una transazione agli effetti previsti dall'art 2113 cod civ, sempre che di tali negozi ricorrano i requisiti legali e, in particolare, risulti inequivocamente accertato che il lavoratore abbia avuto, nel rilasciarla, la chiara consapevolezza degli specifici diritti, determinati o almeno obbiettivamente determinabili, che gli sarebbero spettati ed ai quali, appunto, egli abbia coscientemente inteso rinunziare totalmente, o parzialmente in caso di transazione. Mancando tali requisiti, la quietanza o dichiarazione liberatoria del tipo suindicato puo assumere il valore di una confessione stragiudiziale, con efficacia che resta, pero, limitata ai fatti obbiettivi e alle circostanze in essa attestati (in ispecie, all'avvenuto pagamento di quanto nella quietanza risulti indicato) e non si estende quindi alle valutazioni o qualificazioni, opinioni o giudizi eventualmente nella stessa contenuti. (V 2200/75, mass n 375984; (V 1980/75, mass n 375685; (V 1494/74, mass n 369610).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2735

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)