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Sez. 1, Sentenza n. 2357 del 09/03/1988 (Rv. 458139 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE - TRATTAMENTO PENSIONISTICO INTEGRATIVO A CARICO DEL FONDO FIORENZO CASELLA - DIRITTO DEI DIPENDENTI DEI GIORNALI QUOTIDIANI PREPENSIONATI ANTERIORMENTE AL 15 GENNAIO 1982 - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1988-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458139-01

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE - TRATTAMENTO PENSIONISTICO INTEGRATIVO A CARICO DEL FONDO FIORENZO CASELLA - DIRITTO DEI DIPENDENTI DEI GIORNALI QUOTIDIANI PREPENSIONATI ANTERIORMENTE AL 15 GENNAIO 1982 - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*

Il trattamento pensionistico integrativo previsto dall'accordo collettivo del 1958, istitutivo del fondo Fiorenzo casella, in favore dei lavoratori della stampa quotidiana ammessi a normale pensionamento INPS è stato esteso ai lavoratori prepensionati a norma dell'art. 37 della legge 5 agosto 1981 n. 416 (disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) solo in virtù dello art. 20 bis aggiunto all'accordo predetto con successiva intesa delle medesime organizzazioni sindacali ed entrato in vigore il 15 gennaio 1982. Ne consegue che ai dipendenti dei giornali quotidiani prepensionati ai sensi del citato art. 37 della legge n. 416 del 1981, il cui rapporto sia cessato anteriormente a tale data (15 gennaio 1982), non spetta, in relazione al periodo di prepensionamento, il trattamento integrativo a carico del suindicato fondo, il quale perciò non ha il diritto al versamento, da parte dei datori di lavoro, della correlativa contribuzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2117, Legge 05/08/1981 num. 416 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)